IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del procedimento penale a carico di Di Berardino
 Renato,
                             O S S E R V A
    Il  Di Berardino ha realizzato due manufatti: un box e una rimessa
 per  attrezzi  agricoli,  senza  concessione  edilizia,  cosi'   come
 accertato in Moscufo in data 12 febbraio 1990;
    Nelle  more  del  procedimento penale il Di Berardino provvedeva a
 demolire i manufatti abusivi, cosi' come  risulta  dal  provvedimento
 del Sindaco di Moscufo del 6 marzo 1990;
    Il  p.m.  presso la pretura, che in un primo momento aveva chiesto
 l'archiviazione degli atti, ritenendo la natura  pertinenziale  delle
 opere,  successivamente,  avendo  ricevuto  in restituzione gli atti,
 provvedeva  ad  eseguire  ulteriori  accertamenti  in   ordine   alla
 conformita' delle opere, ormai demolite, alla normativa urbanistica;
    Il sindaco del comune di Moscufo, con certificazione del 29 giugno
 1990, attestava che le opere eseguite dal Di  Berardino  erano  state
 realizzate "in violazione delle norme contenute nel p.r.g. vigente";
    Questo  g.i.p.,  in  conformita'  della prevalente giurisprudenza,
 ritiene che  quantomeno  il  box  realizzato  dal  Di  Berardino  non
 costituisca  opera  pertinenziale  e,  pertanto,  per  lo  stesso era
 necessaria regolare concessione edilizia;
    In ogni caso la circostanza che le opere siano state realizzate in
 violazione degli strumenti urbanistici vigenti, comporta che, anche a
 voler  per  ipotesi  ritenere la natura pertinenziale delle opere, le
 stesse sarebbero comunque non piu' soggette a  regime  autorizzatorio
 e,  pertanto,  la  loro  realizzazione costituirebbe egualmente fatto
 penalmente rilevante (cfr. cass. sez. III 12 febbraio 1985, Carpi);
    Nel  caso in esame il reato non puo' essere dichiarato estinto, ai
 sensi degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985, per  effetto  della
 avvenuta  demolizione  del manufatto in quanto, nella fattispecie, la
 concessione  in  sanatoria  non  avrebbe   potuto   comunque   essere
 rilasciata  (cfr.  sentenza  n.  167  del  1989 Corte costituzionale)
 poiche' le opere erano in  contrasto  con  la  normativa  urbanistica
 vigente;
    In  base alle suddette risultanze e considerazioni il Di Berardino
 dovrebbe essere senz'altro rinviato a giudizio per la contravvenzione
 di  cui  all'art. 20 lett. b) legge 47 del 1985, senonche' la regione
 Abruzzo in data 13 settembre  1989  ha  approvato  la  legge  n.  52,
 pubblicata  nel  b.u.r.a. n. 25 del 18 novembre 1989, il cui art. 10,
 penultimo  comma,   prevede   che   l'ottemperanza   spontanea   alla
 ingiunzione di demolizione produce gli effetti previsti dall'art. 22,
 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cioe'  l'estinzione
 del reato;
    In  base  a  detta  normativa  che, evidentemente, per evitare una
 ingiustificata disparita' di trattamento, deve essere applicata anche
 nei  casi nei quali il privato provvede alla demolizione prima ancora
 della  ingiunzione  della  p.a.,  il  Di  Berardino  dovrebbe  essere
 prosciolto  per  essere  il reato estinto per intervenuta demolizione
 delle opere abusive;
    Senonche', la suddetta norma regionale appare in contrasto con gli
 artt. 25, 70 e 117 della Costituzione, non essendo la materia  penale
 ricompresa fra quelle rimesse alla potesta' legislativa regionale;
    La suddetta norma regionale appare inoltre in contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, in quanto crea un  diverso  e  piu'  favorevole
 trattamento,  in  sede  penale,  per gli abusi commessi nella regione
 Abruzzo;
    Poiche',  per  quanto sopra detto, il procedimento penale a carico
 di Di Berardino Renato non  puo'  essere  definito  indipendentemente
 dalla   risoluzione   della  prospettata  questione  di  legittimita'
 costituzionale   e   poiche'   la   questione   stessa   non   appare
 manifestamente infondata;